Vengono definite ionizzanti quelle radiazioni che riescono, per l’appunto, a ionizzare (ovvero trasformare gli atomi in cariche, dette ioni) la materia che colpiscono : in ambito sanitario interviene la Direttiva Euratom 2013/59.
Questo tipo di radiazione è usata molto in medicina, ad esempio nella radioterapia, ovvero un tipo di trattamento che viene utilizzato principalmente nella lotta ai tumori. È evidente che si tratta di qualcosa da “maneggiare con prudenza”. Se questo tipo di radiazione va ad incidere su tessuti biologici può fare danni. È perciò necessaria l’applicazione della Direttiva Euratom 2013/59.
Le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti sono regolate dalla Direttiva 2013/59/EURATOM del Consiglio dell’Unione Europea. La direttiva è entrata in vigore nel 2014 ed entro il 6 febbraio 2018 l’Italia, come tutti gli Stati membri, dovrà recepirla.

Gli obiettivi sono:

  • ridurre l’esposizione dei pazienti e del personale alle radiazioni ionizzanti attraverso l’adozione di standard qualitativi per l’esecuzione delle indagini radiologiche;
  • favorire la verifica dei possibili danni da radiazione che possono verificarsi anche con effetto cumulativo, ovvero attraverso la somma di tante esposizioni anche a piccole dosi che singolarmente non sono grado di fare danno immediato.
    Ma cosa cambia per il personale che è sottoposto al rischio radiologico e cosa per i pazienti?

Nel primo caso, l’art. 60 comma 3d, prevede che tutte le attrezzature siano obbligatoriamente munite di un dispositivo o di un indicatore che informi il medico specialista, al termine della procedura, dei parametri pertinenti per la valutazione della dose per paziente. Diventerà inoltre obbligatorio, per tutte le attrezzature per la radiologia interventistica e la tomografia computerizzata installate dopo il 6 febbraio 2018, trasmettere le informazioni sulla dose di radiazioni somministrate al paziente direttamente nella registrazione dell’esame.

Nella direttiva vengono stabilite alcune procedure per la sicurezza degli impianti, la stesura di protocolli standard per gli esami radiologici e la registrazione nel referto delle informazioni relative alla quantità di radiazioni somministrata al paziente negli esami radiologici o a cui è esposto il medico nucleare (art. 58 b).

Nel recepimento della direttiva, l’Italia dovrà inoltre stabilire dei vincoli di dose individuali o determinati relativamente ad un periodo di tempo appropriato.

Ricordiamo infine che ad oggi, così come stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza dell’8 settembre 2016 n. 17773, l’indennità di rischio radiologico ed il congedo aggiuntivo spetta non solo a tutto il personale medico e tecnico di radiologia (art. 1 L. n. 460 del 1998) ma anche a tutto il personale sanitario che abitualmente opera in una “zona controllata”, cioè un luogo in cui esiste una sorgente di radiazione ionizzante e in cui persone esposte possono ricevere una dose di radiazione superiore a 1,5 rem all’anno.