Legambiente Brindisi:la Legge Regionale n.30 sulle misure del radon negli edifici pubblici.

Fonte: www.brindisilibera.it

La Direttiva UE 59/2013 richiede agli Stati membri di stabilire livelli di riferimento nazionali per e concentrazioni di gas radon in ambienti chiusi. Secondo la direttiva il livello di riferimento è di
300 Bq/m3 all’anno, ogni Stato dovrà promuovere interventi di monitoraggio di questo gas e un piano d’azione che affronti i rischi dovuti dall’esposizione al radon negli edifici. In Italia esiste una normativa (DLgs. 241/2000) per il radon solo nei luoghi di lavoro (incluse le scuole), per i quali, se la concentrazione di radon supera il livello d’azione (pari a 500 Bq/m3), il datore di lavoro è obbligato ad intraprendere azioni finalizzate alla riduzione dell’esposizione al radon dei lavoratori. Invece, l’esposizione al radon nelle abitazioni non è stata ancora regolamentata nella legislazione italiana. Dal mese di agosto 2017 nella regione Puglia è in vigore la Legge Regionale n. 30 del 03 novembre 2016 (BURP n. 126 del 04/11/2016), modificata dall’art. 25 dalla Legge Regionale  36/2017 del 09/08/2017 (BURP n. 96 del 11/08/2017). A seguito di essa, la misurazione dei livelli del gas radon è diventata obbligatoria per gli edifici aperti al pubblico. La normativa identifica 300 Bq/m3 come livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, misurato con strumentazione passiva. In particolare la misurazione deve essere effettuata in:

Edifici destinati all’istruzione. La misurazione del radon deve essere effettuata in tutti i luoghi frequentati dal personale scolastico e non ed aperti al pubblico;

Edifici non destinati all’istruzione. La misurazione deve essere effettuata in locali interrati, seminterrati e locali a piano terra e aperti al pubblico.

Le misure di radon non devono essere condotte in:

Locali che non siano occupati con continuità, quali i vani tecnici, locali di servizio, spogliatoi e ambienti di passaggio come i corridoi.

Locali a piano terra (aperti al pubblico) con superfice non superiore a 20 mq, salvo che in virtù di collegamento strutturale con altri locali non derivi il superamento del limite dimensionale previsto per l’esenzione, purché dotati di adeguata ventilazione.